COVID-19 - modalità operative per la decontribuzione settori turismo, stabilimenti termali, commercio e spettacolo
11/01/2022
INPS, con il
messaggio n. 96 del 10 gennaio 2022, comunica che le istanze telematiche pervenute all’Istituto tra l’11 novembre 2021 (data di rilascio del modulo di domanda on line) e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione delle istanze, come individuato nel messaggio n. 4438/2021) sono state elaborate e fornisce le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.
Al riguardo, l’Istituto precisa che l’esito delle istanze e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce ad ogni singola domanda inviata.
L’Istituto precisa altresì che, laddove si dovesse ritenere che l’importo nella misura autorizzata dall’Istituto non sia corrispondente a quanto effettivamente spettante, i datori di lavoro interessati potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto messaggio (10 febbraio 2022), una richiesta telematica di riesame, volta a una nuova valutazione - da parte della Struttura territoriale competente - dell’ammontare dell’esonero.
La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “SOST.BIS_ES”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.
L’Istituto spiega inoltre che i datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito>, il codice causale di nuova istituzione “L553” avente il significato di ““Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” e, nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo. Il codice sopra riportato potrà essere esposto nelle denunce relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano iniziato a fruire dell’esonero accolto parzialmente e che intendano avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame.
Servizio Previdenza - fscimone@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.469