Con il DPCM del 17 dicembre 2021, pubblicato in pari data nella G.U. n. 299, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di green pass, che vanno a modificare ed integrare le norme contenute nel precedente DPCM del 17 giugno 2021.
In particolare, per quanto attiene alle disposizioni di maggior interesse per le imprese si segnalano le seguenti.
- L'introduzione dell'obbligo per i datori di lavoro di effettuare la verifica sulla perdurante validità della certificazione verde Covid-19, nei casi in cui il lavoratore consegni al proprio datore di lavoro la copia del proprio green pass. Tale verifica dovrà essere effettuata mediante la lettura del codice a barre dimensionale della copia della certificazione in possesso del datore di lavoro utilizzando l'applicazione Verifica C19, oppure mediante il servizio "Greenpass50+" sul portale dell'INPS (ricordiamo che tale servizio è utilizzabile solo dalle aziende con più di 50 dipendenti). In conseguenza di questo nuovo obbligo, diventa quindi necessario per i datori di lavori (almeno per quelli di aziende con meno di 50 dipendenti), conservare la copia del green pass consegnata dal lavoratore, non essendo più sufficiente annotarne semplicemente la scadenza, come precedentemente suggerito nella nota di Confindustria pubblicata nella nostra news del 3 dicembre u.s.
- La previsione che tutti i soggetti preposti alla verifica delle certificazione verdi debbano essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento dei dati e debbano ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica.
- La definizione delle modalità di verifica dell'obbligo vaccinale dei lavoratori subordinati che soggiacciono a tale obbligo. A tale scopo è stata introdotta una nuova funzionalità del servizio "Greenpass50+", sul portale dell'INPS, per tutte le aziende, enti e amministrazioni che necessitano di verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale (anche per quelle con meno di 50 dipendenti).