Come noto, il decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021, pubblicato in pari data nella G.U. n. 282, ha introdotto ulteriori novità in materia di green pass, tra cui la nuova disciplina del c.d. green pass rafforzato (o super green pass).
Quest'ultimo strumento mira ad evitare limitazioni e sospensioni di attività in caso di peggioramento degli scenari di rischio, riservando l'accesso alle stesse ai soli soggetti vaccinati e/o guariti (e non anche ai possessori di tamponi con esito negativo).
Il green pass rafforzato è stato previsto in via generale per le zone gialle e arancioni (dal 29 novembre 2021) e in via transitoria anche per le zone bianche (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022).
Al fine di illustrare più nel dettaglio le novità introdotte dal decreto, alcune delle quali riguardano l'estensione dell'obbligo vaccinale ad ulteriori categorie di lavoratori (tra cui il personale della scuola e quello che svolge a qualsiasi titolo, a esclusione dei titolari di contratti esterni, la propria attività lavorativa nelle strutture che ergano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti, di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno), Confindustria ha predisposto una specifica nota (cfr. allegato), in cui sono evidenziate, in particolare, quelle di interesse per le imprese.
Per agevolare la ricognizione delle attività e dei servizi per i quali è richiesto il green pass rafforzato, la nota riporta 2 tabelle: una ricognitiva delle attività limitate o sospese ai sensi della normativa vigente sulle quali è destinato a incidere il nuovo decreto legge n. 172/2021, l'altra ricognitiva delle attività e dei servizi accessibili ai possessori di green pass rafforzato.