INPS, con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021, fornisce le prime indicazioni riguardanti l'ambito di applicazione, l'assetto, la misura e la durata dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis) - autorizzato dalla Commisione europea con decisione C(2021) 5860 final del 2 agosto 2021 - in favore dei datori di lavoro privati rientranti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all'esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
L'Istituto spiega che l'esonero contributivo dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto a partire dal 26 maggio 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, precisando che con apposito messaggio emanerà le istruzioni per la fruizione dell'esonero in questione, fruibile entro il 31 dicembre 2021. Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio, i datori di lavoro interessati devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021 a prescindere dalla loro causale.