È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".
Il Decreto è entrato in vigore il 26 maggio 2021.
Di seguito i principali interventi in materia giuslavoristica contenuti nel Decreto:
Trattamenti di integrazione salariale
• I datori di lavoro privati che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento (rispetto al primo semestre del 2019) e che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19 di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015 e previa stipula di accordi collettivi aziendali finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e il 31 dicembre 2021 (Art. 40, comma 1);
• I datori di lavoro privati di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021 (Art. 40, comma 3). A tali datori di lavoro è precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Per tali datori di lavoro, sempre nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, è vietato procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con sospensione anche delle procedure in corso di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966. Dette sospensioni e preclusioni non trovano applicazione: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa (art. 2112 codice civile); nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione (Art. 40, commi 3, 4, 5);
• Il contratto di espansione (art. 41, comma 1 bis, D.Lgs. n. 148/2015) è esteso anche alle aziende con almeno 100 unità lavorative in organico (art. 39);
• Previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa, è prevista la proroga della CIGS di 6 mesi, dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e fino al 31 dicembre 2021, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità (art. 45, comma 1).
Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio:
E’ disposto l’esonero, applicato su base mensile, dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL (art. 43, comma 1); ai datori di lavoro che beneficiano di tale esonero si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di licenziamento collettivo e individuale per licenziamento per giustificato motivo oggettivo previsti dall'art. 8, commi 9, 10 e 11, del Decreto Sostegni (art. 43, comma 2).
Contratto di rioccupazione:
Dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 (art. 41, comma 1).
Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto a tempo indeterminato, con preavviso decorrente dal termine del contratto.
Ai datori di lavoro privati - con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico - che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 41, comma 5); detto esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva (art. 41, comma 6).
Il suddetto esonero è però oggetto di recupero in caso di recesso dal rapporto al termine del periodo di inserimento ed è inoltre revocato, sempre con recupero del beneficio già fruito, anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia intimato il licenziamento durante o al termine del periodo di inserimento, nonché nel caso in cui abbia proceduto, nei sei mesi successivi all’assunzione del dipendente con contratto di rioccupazione, al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva con inquadramento nello stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con gli esoneri (comma 7).
L’efficacia delle disposizioni di cui sopra è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
NASpI
Fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l'applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 (secondo cui la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione) e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis; parimenti, per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015.
Dal 1° gennaio 2022, trova nuovamente piena applicazione l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (art. 38).