È stato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 13 marzo 2021 il D.L. n. 30 del 13 marzo 2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza, con infezione da Covid-19 o in quarantena.
Si riassumono le principali misure, in vigore dal 13 marzo al 30 giugno 2021, in favore dei genitori lavoratori, ricordando che le modalità operative per accedere ai benefici sono stabilite dall’Inps:
• il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dall’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
• nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli disabili in situazione di gravità (accertata ai sensi della legge n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per tali periodi di astensione è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della stessa e i relativi periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
• qualora ricorrano le condizioni di cui al punto precedente, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
• gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo indennizzato sopra menzionato e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;
• per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione dal lavoro di cui ai punti precedenti, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra descritte.