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COVID-19 - istruzioni operative in merito alla Decontribuzione Sud

23/02/2021
INPS, con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, fornisce le istruzioni operative in merito all’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud) limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, oggetto di autorizzazione da parte della Commissione europea.
In particolare, l'Istituto ricorda che l'articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nell’estendere l’esonero sino al 31 dicembre 2029, prevede una diversa modulazione dell'intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:
- al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% per gli anni 2028 e 2029.
L'Istituto ricorda altresì che le Regioni che rientrano nel beneficio, in base al richiamo dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia e che la decontribuzione in trattazione trova applicazione per i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle suddette regioni; per sede di lavoro si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
In quest'ottica, l'Istituto precisa che l'agevolazione in commento non ha natura di incentivo all'assunzione e, quindi, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
L'Istituto spiega quindi che le Strutture territoriali, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all'interno delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all'interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale”, potranno attribuire o prorogare il codice di autorizzazione “0L”con data inizio validità dal 1° gennaio 2021 e con fine validità al 31 dicembre 2021. L'Istituto ricorda altresì che anche nel caso di un'agenzia di somministrazione con sede legale o operativa in una delle regioni svantaggiate, l'esonero in trattazione può essere fruito dalla predetta agenzia, a prescindere da dove effettivamente il lavoratore presti la propria attività lavorativa.
 
Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell'agevolazione, esporranno, fino al mese dicembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione, valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> continuerà a essere inserito il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero relativo al solo mese di gennaio 2021 (la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2021).
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice in uso “L540”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”;
- con il codice di nuova istituzione “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 - mese di gennaio 2021”.
 
Datori di lavoro Uniemens sezione <ListaPosPA>
I datori di lavoro privati con iscritti alla Gestione Pubblica che non risultino tassativamente esclusi dal beneficio dalla legge di bilancio 2021, dovranno esporre nel flusso Uniemens sezione ListaPosPA, per i periodi da gennaio 2021 a dicembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio;
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “17”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”.
Anche in questo caso il recupero del beneficio spettante per il mese di gennaio 2021 dovrà essere esposto esclusivamente nella denuncia del mese di febbraio 2021, valorizzando i suddetti elementi con i dati relativi a tale primo mese.
 
INPS specifica inoltre che per la fruizione del beneficio in oggetto relativo alle annualità dal 2022 al 2029 fornirà le relative istruzioni operative con un successivo messaggio, all’esito dell'autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.
Servizio Previdenza - fscimone@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.469

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