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COVID-19 - integrazione salariale per i lavoratori bloccati da provvedimenti restrittivi locali nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia

27/01/2021
INPS, con messaggio n. 304 del 25 gennaio 2021, comunica le modalità di presentazione delle domande di integrazione salariale con causale "COVID-19-Obbligo permanenza domiciliare" per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020, e che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro (articolo 19, del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104).
La disposizione ammette, allo specifico trattamento di integrazione salariale, esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Conseguentemente i datori di lavoro non potranno richiedere questa particolare prestazione con riferimento a dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA ovvero destinatari della misura di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
INPS spiega che le istanze di accesso al trattamento spettante dovranno essere corredate da una autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il datore di lavoro dichiarerà che i destinatari del trattamento oggetto della domanda non hanno prestato l'attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvederà ad indicarne gli estremi. La predetta autocertificazione, una volta compilata secondo il format di cui all'allegato 1, dovrà essere caricata in formato “pdf”.
L'Istituto considera i tempi tecnici resi necessari per la realizzazione delle procedure di gestione e chiarisce che gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento in questione si considerano operanti decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto messaggio, di conseguenza, le istanze potranno essere trasmesse entro il 25 febbraio 2021.
L'Istituto precisa altresì che i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in argomento non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
INPS, infine, ricorda che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.
Servizio Previdenza - fscimone@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.469

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