L’articolo 2 del Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 (c.d. decreto legge "Ristori Quater"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, reca due sospensioni dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel mese di dicembre.
La prima, generalizzata, riguarda le imprese e i lavoratori autonomi su tutto il territorio nazionale con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 50 milioni di euro a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% sul mese di novembre 2020 rispetto al novembre 2019. Si prescinde dalla dimensione e dal calo del fatturato se l'attività di impresa, arte o professione sia stata avviata dopo il 30 novembre 2019.
La seconda sospensione è, invece, rivolta a ristorare i settori economici colpiti dalle chiusure dell'ultimo DPCM a prescindere dalla riduzione del fatturato replicando parzialmente la sospensione già prevista nel mese di novembre 2020 con i dl n. 137/2020 e dl n. 149/2020.
Si tratta in particolare:
a) dei soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 (es. attività ricreative e sportive come palestre, piscine, sale da giochi, sale da ballo, musei, spettacoli, sagre, fiere, eventi) aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
b) dei soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. zone rosse ed arancioni alla data del 26 novembre 2020;
c) dei soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al D.L. n. 149/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone c.d. rosse individuate alla data del 26 novembre 2020.
I versamenti sospesi dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. La sospensione non riguarda i premi INAIL.