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DPCM 3 novembre 2020 - Indicazioni del Ministero dell'Interno e FAQ del Governo

09/11/2020

In riferimento alle nuove disposizioni introdotte dal DPCM del 3 novembre u.s. (cfr. nostre news del 9 e del 6 novembre), sono state fornite alcune prime indicazioni sia da parte del Ministero dell'Interno, mediante la Nota del 7 novembre 2020, sia da parte del Governo, attraverso le FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale.

Tra le questioni prese in considerazione segnaliamo, in particolare, quelle relative all'autodichiarazione per gli spostamenti e all'uso dell'automobile con persone non conviventi, in quanto già oggetto di diversi quesiti da parte delle nostre aziende associate.

Per quanto concerne l'autodichiarazione per gli spostamenti, sia che si tratti di spostamenti che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (area gialla), sia che avvengano in territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l'intera giornata (area arancione e area rossa), nella Nota del Ministero dell'Interno viene precisato che ne occorre sempre far uso. Diversa e più condivisibile (in quanto più corente con il dettato normativo che non ne prevede espressamente l'obbligatorietà) è  l'indicazione fornita nelle FAQ del Governo, dove viene invece precisato che "si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata".

In ogni caso, sul sito del Ministero dell'Interno è scaricabile un modello editabile di tale autodichiarazione.

Per quanto attiene invece all'uso dell'automobile con persone non conviventi, nelle FAQ del Governo viene sostanzialmente confermato che ciò sia possibile "con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore."

 

 

Servizio Rapporti INAIL e Sicurezza Lavoro - adelucchi@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.583

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