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Conversione del Decreto Agosto: le novità giuslavoristiche

20/10/2020

La legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha convertito con modificazioni il DL 104/2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (cd. Decreto Agosto).

Di seguito si illustrano le principali novità in materia giuslavoristica.

a) Somministrazione di lavoro

Il nuovo comma 1-bis, aggiunto all'art. 8 DL 104/2020, prevede che in caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2021, l'utilizzatore potrà impiegare in missione il medesimo lavoratore somministrato per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, a condizione che il lavoratore in missione sia assunto a tempo indeterminato dall'Agenzia e che essa abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.
Al riguardo si fa presente che, con la circolare n. 17/2018 (v. news del 7/11/2018) con cui forniva indicazioni sulle novità introdotte dal c.d. “Decreto dignità” in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione, il Ministero del lavoro aveva già precisato che i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione potevano “(…) essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata (…).

b) Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente

Il nuovo art. 21 bis del DL 104/2020, inserito in sede di conversione in legge, riprende nel contenuto quanto stabilito dal DL n. 111/2020 (v. news del 10/9 u.s.), ora abrogato espressamente.
In particolare prevede la possibilità per i genitori di ricorrere al lavoro agile fino al 31 dicembre 2020 nel caso di quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale a seguito di contatto verificatosi all'interno:

• del plesso scolastico;
• nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;
• di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Nel caso in cui non è possibile lo svolgimento del lavoro agile, e comunque in alternativa, uno dei due genitori può richiedere un congedo straordinario per il periodo di quarantena disposto dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
Il periodo di congedo dà diritto a un'indennità pari al 50% della retribuzione e alla copertura contributiva figurativa.

c) Lavoro agile per genitori con figli disabili

L’articolo 21-ter, anch’esso inserito in sede di conversione in legge del DL n. 104, stabilisce che, fino al 30 giugno 2021, i lavoratori dipendenti privati che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 104/92 hanno diritto di svolgere prestazione lavorativa in smart working senza la necessità dell’accordo individuale.
La possibilità di far valere tale diritto è subordinato alla condizione che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore.

d) Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Tale tutela, come è noto, è stata introdotta dall'art. 26 del DL 18/2020, convertito in L. 27/2020, ora modificato dal comma 1-bis, aggiunto in sede di conversione all'art. 26 del DL n. 104/2020.
Le novità riguardano le assenze di lavoratori dipendenti pubblici e privati considerati soggetti a rischio.

Rientrano in tale “categoria”:

• i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
• i lavoratori disabili gravi riconosciuti tali dall’art. 3, c. 3, L. 104/92.

La norma dispone che fino al 15 ottobre 2020 il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, è equiparato al ricovero ospedaliero.

Dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, invece, per i medesimi lavoratori, di norma, la prestazione lavorativa andrà svolta in modalità agile.

Per favorire tale possibilità è prevista l'eventuale adibizione anche a una diversa mansione purché “ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti”, nonché lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Servizio Legislazione del lavoro - mbava@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.285

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