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Nota INL sulle disposizioni giuslavoristiche contenute nel D.L. n. 104/2020

17/09/2020

Con nota n. 713 del 16 settembre 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni di interesse giuslavoristico contenute nel D.L. in oggetto (c.d. “Decreto Agosto”), relativamente in particolare alle novità sul contratto a termine e in merito al divieto di licenziamento.
In riferimento al contratto a termine, l’Ispettorato ritiene che, in ragione della formulazione utilizzata nell’art. 8 del decreto, che riporta letteralmente la possibilità di deroga alla norma (art. 21, D.Lgs. n. 81/2015) che disciplina proroghe e rinnovi, sia da considerarsi ammissibile anche la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e al rispetto dei c.d. "periodi cuscinetto" o “stop and go”. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe, sarà possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del "periodo cuscinetto", sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.
Inoltre, la previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo "agevolato" implica che il termine del 31 dicembre 2020 sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo, per cui la durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, sempre fermo restando il suddetto limite complessivo.
In ogni caso, la disposizione, in quanto "sostitutiva" della disciplina previgente, consentirà di adottare la nuova proroga o il rinnovo "agevolato" anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato già prorogato o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del D.L. n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del già menzionato limite dei 24 mesi.
Infine, In relazione alla proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza COVID-19, disposta dall’ora abrogato comma 1 bis dell’art. 93 della Legge n. 77/2020, il periodo fruito nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio - 14 agosto) va considerato "neutrale" in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato.

In tema di licenziamento, il Ministero, dopo aver ricordato che l’art. 14 del D.L. n. 104/2020 proroga il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4 e 24, L. n. 223/1991) e la sospensione di quelle avviate dal 23 febbraio e pendenti, nonché il divieto e la sospensione delle procedure pendenti per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale previsti fino al 31 dicembre (art. 1, D.L. n. 104/2020);
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali connesso alla mancata richiesta dell’intervento di integrazione salariale (art. 3, D.L. n. 104/2020)

conclude esprimendosi nel senso che, salvo eventuali modifiche in sede di conversione del decreto legge, il divieto di licenziamento opera per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili e ciò sia quando abbia fruito solo in parte delle stesse, sia quando non abbia affatto fruito della cassa integrazione, dal momento che ricorrendo quest’ultima ipotesi, il licenziamento “sarebbe in ogni caso impedito dalla possibilità di accedere all’esonero dal versamento contributivo di cui all’art. 3 “.

Servizio Legislazione del lavoro - mbava@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.285

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