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DPCM 7 settembre 2020 - Nuove misure anti contagio

08/09/2020

Il DPCM del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020, regola le misure di prevenzione contro la diffusione del contagio da Covid19, confermando sostanzialmente il precedente provvedimento del 7 agosto 2020.

Particolare attenzione viene posta alla ripresa dell’anno scolastico ed agli spostamenti, con conseguenti modifiche apportate ad alcuni degli allegati del precedente DPCM, in relazione ai seguenti tre temi: 

- i trasporti (scolastici e non): allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico)) e 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato), che sostituiscono quelli già presenti nel DPCM 7 agosto 2020;
- il rientro dall’estero: allegato 20 sugli spostamenti da e per l’estero, che sostituisce quello presente nel DPCM 7 agosto 2020;
- la disciplina della prevenzione del Covid nella scuola e nell’università: allegato 21 (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia) e allegato 22 (Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid 19 nelle aule universitarie), di nuova introduzione.

Nel nuovo DPCM nulla è modificato per quanto riguarda l’articolo 2 del DPCM 7 agosto 2020, relativamente alle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali ed ai Protocolli di sicurezza.

Vengono altresì confermate le ordinanze del Ministero della salute del 12 e del 16 di agosto sugli ingressi dall’estero.

A parte le modifiche di mero coordinamento (ad esempio, quelle necessarie per inserire ed adeguare i rinvii agli allegati sui temi sopra richiamati, ingressi dall'estero, scuola e trasporti), si evidenzia la deroga al divieto di spostamento da e verso i Paesi a rischio indicati (oggi) nel nuovo allegato, per:

- le persone che intendono “raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva”;
-“gli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo” 

Il DPCM entra in vigore l’8 settembre e cessa di avere efficacia il 7 ottobre.

 

Servizio Rapporti INAIL e Sicurezza Lavoro - adelucchi@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.583

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