Chiarimenti Inail su tutela infortunistica nei casi di Covid-19 in occasione di lavoro
21/05/2020
L'Inail, con circolare n. 22 del 20 maggio 2020, ha fornito ulteriori istruzioni operative (oltre a quelle contenute nella precedente circolare n. 13 del 3 aprile 2020), nonchè dei chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio da Sars-Cov-2 e alle eventuali conseguenti responsabilità civili e penali dei datori di lavoro.
In estrema sintesi l'Istituto ha precisato quanto segue:
- l'infezione da Sars-Cov-2, come previsto per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'Inail come infortunio sul lavoro poichè la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell'infortunio;
- l'indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria;
- gli oneri sostenuti dall'Inail per gli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese, in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere;
- il riconoscimento dell'origine professionale del contagio si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità (che tiene conto di tutti gli elementi acquisiti d’ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d’infortunio contenente tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell’evento denunciato) ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio;
- la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali;
- In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida governative e regionali, sarebbe altresì molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro stesso, anche ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di regresso da parte dell'Inail.
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