Il Ministero del Lavoro ha pubblicato due nuove importanti FAQ sul tema della formazione in materia di sicurezza sul lavoro durante il periodo di emergenza COVID-19.
Dalle indicazioni fornite dal Ministero emergono in particolare i seguenti aspetti:
- nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare la formazione di aggiornamento prevista dalla normativa si può ugualmente proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro) non può essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere tale formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti;
- nel caso in cui non sia possibile svolgere l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei corsi di formazione è possibile e erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.