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COVID-19 - Istruzioni operative per la gestione delle attività successive all'emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione CIGS e per la modifica della modalità di pagamento della CIGO

20/05/2020

INPS, con il messaggio n. 2066 del 19 maggio 2020, fornisce istruzioni operative e regole amministrative per la gestione delle attività successive all’emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e della modalità di pagamento della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie, si richiamano le regole amministrative da seguire a fronte di variazioni delle autorizzazioni CIGS.

Con riferimento alla CIGO, si richiamano le istruzioni da applicare nelle ipotesi di modifica della modalità di pagamento della prestazione.

Nei casi di CIGO per causali COVID-19 non è necessario che l’impresa fornisca alcuna documentazione circa le difficoltà finanziarie dell’impresa, per richiedere il pagamento diretto della prestazione.

Tale modalità di erogazione della prestazione può essere richiesta, oltre che al momento della presentazione della domanda di concessione della CIGO, anche successivamente, se le condizioni che danno titolo a detta richiesta si manifestino dopo la presentazione della domanda.

Nei casi di richieste di pagamento diretto non contestuali alla domanda di concessione dell’integrazione salariale e successive al rilascio dell’autorizzazione, qualora l’azienda non abbia ancora effettuato dei conguagli, la Struttura territoriale competente deve annullare l’autorizzazione originaria ed emettere una nuova autorizzazione per l’intero periodo di cassa.

Diversamente, in presenza di conguagli già effettuati da parte dell’azienda, la Struttura territoriale deve chiudere l’originaria autorizzazione, decurtando le ore richieste a pagamento diretto, alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta di modifica della modalità di pagamento ed emettere una nuova autorizzazione. A tal fine è necessaria una nuova domanda dell’azienda.

In ogni caso, non potranno essere accolte le richieste di cambio della modalità di pagamento qualora si sia già verificata la decadenza dal conguaglio.

Allegato 1
Allegato 2

Servizio Previdenza - ptorazza@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.247

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