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Gestione rifiuti da DPI: ordinanza regionale n. 29/2020

19/05/2020

L'ordinanza regionale n.29/2020 del 16 maggio u.s. indica disposizioni specifiche per la fase emergenziale sulla gestione dei DPI utilizzati all’interno di attività economiche e produttive.

Le attività produttive e commerciali assimilate a quelle domestiche che rientrino nei parametri indicati nel regolamento comunale di cui all’art. 198, c.2, lett.g), D.Lgs. 152/2006, possono gestire i rifiuti speciali da DPI con le stesse modalità previste nell’ordinanza per le utenze domestiche e quindi classificati con il  codice EER 200301 e gestiti come rifiuti urbani indifferenziati. In questo caso l’ordinanza rimanda alle disposizioni di cui al n.1 del testo:

• classifica 200301 e circuito urbani indifferenziati;

• raccolta all’interno di due sacchi ben sigillati;

• in assenza nella nostra regione di sistema di smaltimento con incenerimento, l’opzione di trattamento meccanico biologico rappresenta una garanzia di sicurezza sufficiente purché siano sospesi i trattamenti manuali.

Si ricorda che la possibilità di assimilazione dei rifiuti da DPI prodotti dalle attività sopra citate si ricava dall’esame del disposto del regolamento comunale vigente sul territorio ove è localizzata l’azienda. Nel regolamento sono precisate indicazioni di qualità delle lavorazioni ( artigianali, commerciali, pertinenziali di servizi ecc.) e di quantità.

Per le attività produttive e commerciali non assimilate a quelle domestiche diverse dalle attività sanitarie, la gestione del rifiuto da DPI deve avvenire secondo le modalità seguite in azienda per i rifiuti speciali prodotti. In tutti i casi in cui sia possibile escludere con ragionevole certezza il potenziale rischio infettivo, l’azienda dovrà classificare i rifiuti di cui trattasi come segue:  

->se pericolosi per classi di pericolo diverse dal rischio infettivo, con il codice EER 150102*;  

->se non pericolosi con il codice EER 150203.

L’esclusione del rischio infettivo che comporterebbe, se presente, l’attribuzione al rifiuto di un codice EER 180103*,  deriva da alcuni elementi di  valutazione che l’ordinanza 29/2020 indica nel:

• monitoraggio dei casi di positività al virus dei lavoratori dell’unità locale dell’impresa negli ultimi 15 giorni;

• utilizzo di sistemi di sterilizzazione dei rifiuti;

• possibilità di sviluppare, qualora applicabili, procedure di quarantena interna dei rifiuti presso il luogo di produzione per un tempo adeguato da valutare in accordo con l’ISS al fine di garantire l’abbattimento della carica virale.

La scelta del codice EER 150203 dovrà invece essere suffragata dalla preventiva dimostrazione che si è in presenza di rifiuti NON PERICOLOSI, proprietà che si potrebbe dimostrare sulla base del fatto che, vista la natura del materiale di cui sono composti, non è ammissibile considerarli pericolosi in assenza di casi di contagio in azienda.

L’ordinanza dispone inoltre l’esenzione, per le imprese con personale fino a 10 dipendenti, dagli oneri di registrazione dei rifiuti da DPI nel registro di carico/scarico (art. 189 D.Lgs. 152/2006) e dalla compilazione del MUD (art. 190 D.Lgs. 152/2006) con riferimento alla gestione dei rifiuti da DPI utilizzati all’interno dell’attività.

Servizio Ambiente - vcanepa@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.216

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