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Approvo

Provvedimenti e disposizioni statali e regionali sugli adempimenti ambientali per emergenza COVID-19

30/04/2020

È stata approvata la legge n. 27 del 28/04/2020 di conversione del Decreto Legge "Cura Italia " (D.L. n. 18/2020) con integrazioni delle disposizioni di proroga e di semplificazione contenute nel Decreto Legge. Gli articoli che riguardano gli adempimenti ambientali sono qui di seguito riassunti.

L'articolo. 103, c. 1 bis e 2,  del testo di conversione rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, applica la sospensione dei termini indicati nel primo comma ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Inoltre tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, comprese le segnalazioni certificate di inizio attività, le segnalazioni certificate di agibilità', le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

L'articolo 113 rubricato "Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti” proroga al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a)presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, c.2, lett. c), del,D.Lgs.188/2008;

c) presentazione al Centro di Coordinamento RAEE della comunicazione di cui all'art. 33, c. 2, del D.Lgs.49/2014;

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo. 24, c. 4 del Regolamento del D.M. 120/2014.

Inoltre  l’art. 113-bis della legge di conversione “Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale” dispone che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi di cui non piu' di 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, e fino al limite temporale di 18 mesi, prorogando di 6 mesi il limite dei dodici mesi ordinario.

 

 --> Ricordiamo alle imprese che inoltre la Regione Liguria ha emanato i  decreti e le ordinanze di proroga e sospensione di adempimenti ambientali ad integrazione di quanto contenuto nella legge 27/2020 che si elencano:

Ordinanza n. 5 del 12/03/20 su operazioni di accertamento nella gestione rifiuti :

- la trasmissione dei dati relativi alla raccolta differenziata di ciascun Comune ex artt. 5 e 17 bis della legge regionale 23/2007,tramite applicativo ORsO, che viene sospesa e prorogata di 4 mesi;

- la compilazione dell’applicativo ORsO da parte dei gestori degli impianti e delle attività autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti, relativa ai dati e alle informazioni sui quantitativi di tutte le tipologie di rifiuti gestiti su base annuale in base alle autorizzazioni vigenti, è prorogata dal 30 aprile al 30 giugno 2020.

Decreto n.7 del 26/03/20 su differimento dei termini per gli adempimenti previsti  nelle autorizzazioni AUA e AIA inerente:

- la trasmissione di comunicazioni o altro, previste da provvedimenti di AIA (Autorizzazioni integrate Ambientali), AUA (Autorizzazioni Uniche Ambientali) e Autorizzazioni in via generale le cui scadenze ricadono nel periodo 23 febbraio - 30 luglio 2020, sono differite al 30 settembre 2020. Uguale differimento è applicato a scadenze, ricadenti nello stesso periodo, derivanti da prescrizioni contenute nelle AIA o nelle AUA e che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento e l’attivazione di impianti e tecnologie, con particolare riferimento a quelle attività che implicano il ricorso a personale esterno;

- gli autocontrolli delle emissioni previsti nei PMC (Piani di monitoraggio e controllo) delle AIA e nei provvedimenti di AUA, ferma restando l’esecuzione dei campionamenti complessivi previsti nel corso dell’anno, sono sospesi fino al 30 aprile 2020.

Decreto n. 9 del 27/03/20 su deroghe per la gestione dei rifiuti :

-viene concesso per un periodo di 4 mesi agli impianti autorizzati al Deposito preliminare (D15) e alla Messa in riserva (R13) di aumentare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, sia preventiva che successiva ad eventuali processi di trattamento, nel limite massimo del 20% nel rispetto  condizioni  indicate. La stessa disposizione è prevista anche per gli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 214 e 216, nei limiti della quantità massima fissata dal DM  5/2/98 e dal DM161/02.

Ordinanza n.23 del 29/04/20 su deroghe e proroghe alla disciplina del deposito temporaneo e diritti di segreteria :

-si consente fino al 31 dicembre 2020 , nel rispetto delle condizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti con cadenza semestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, o alternativamente fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi, di cui non più di 20 di rifiuti pericolosi; il termine di durata del deposito temporaneo, anche laddove il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, non può superare i 18 mesi;

-la scadenza, prevista del 30 aprile, per il versamento dei diritti di iscrizione al registro delle attività di gestione in forma semplificata, viene prorogata di tre mesi.

Servizio Ambiente - Canepa Valentina

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