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Bonus Coronavirus per lavoratori dipendenti_Rivisti i criteri di attribuzione_Risoluzione AdE n. 18/2020

10/04/2020

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 18/E del 9 aprile scorso ha fornito alcune precisazioni, anche a seguito delle sollecitazioni di Confindustria dopo la pubblicazione della circolare 8/E/ 2020. 

In particolare l’Agenzia delle Entrate, riportando anche degli esempi, è tornata sul tema dell’attribuzione del Bonus a lavoratori in part - time verticale precisando che rilevano solo le giornate di lavoro stabilite dal contratto individuale intercorrente tra l’azienda e il dipendente. L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ribadito che il Bonus di cento euro spetta per intero anche ai lavoratori a tempo parziale orizzontale che hanno reso la prestazione, in presenza, per tutti i giorni previsti dal contratto di lavoro. Chi intrattiene più rapporti di lavoro part time con diversi datori di lavoro riceverà il premio da uno solo di essi. Al riguardo il lavoratore ha la facoltà di scegliere il datore di lavoro che dovrà erogarlo, dichiarando i giorni lavorati presso l’altro datore e quelli lavorabili. In discontinuità con la precedente impostazione l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i giorni caratterizzati da assenze, per qualsiasi motivo originatesi (per esempio: ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi) fanno perdere, per le medesime giornate, il diritto al premio. 

Questo in linea con il dettato normativo che lega l’erogazione del bonus al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede, nel mese di marzo. La risoluzione, in ordine al criterio di determinazione della cifra da erogare, apre al fine di evitare onerose modifiche ai programmi utilizzati per la redazione del libro unico del lavoro, alla possibilità di utilizzare anche il criterio basato sul rapporto tra i giorni di presenza in sede e quelli lavorabili, così come previsti dal contratto collettivo ovvero da quello individuale, se diversamente congegnato.

Il Bonus da erogare si definisce moltiplicando i cento euro per il risultato di tale rapporto. Infine il documento ribadisce che il Bonus non può essere corrisposto per i giorni in cui il lavoratore ha svolto la propria attività in smart working e anche in telelavoro.

Servizio Fiscale, Legale, Dogane - gcaruso@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.214

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