NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Chiarimenti Inail sulla tutela infortunistica nei casi di infezione da Coronavirus

06/04/2020

L'inail, con circolare n. 13 del 3 aprile u.s., ha fornito alcune importanti precisazioni in merito alla tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, così come prevista dall'articolo 42, comma 2, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia").

In particolare, nella circolare in questione, l'Istututo precisa quanto segue:

a) ambito della tutela: come già avviene per gli altri casi di malattie infettive e parassitarie, anche le infezioni da Coronavirus, occorse in occasione di lavoro, sono inquadrate, sotto l'aspetto assicurativo, nell'ambito degli infortuni sul lavoro, in quanto la causa virulenta è equiparata a quella violenta. Rientrano nell'ambito di tale tutela tutti i lavoratori assicurati all'Inail, a cominciare dagli operatori sanitari, per i quali vige un principio di presunzione semplice di origine professionale dell'infezione, considerata l'elevatissima probabilità che tali soggetti, nello svolgimento della loro attività lavorativa, vengano a contatto con il coronavirus. Tale principio viene applicato anche alle altre categorie di lavoratori la cui attività comporta il costante contatto con il pubblico e/o l'utenza, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo vengono citate: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.

Le situazioni sopra descritte, sottolinea sempre l'Inail nella circolare, non escludono l'estensione della tutela assicurativa anche ad altre ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. In tali situazioni, in cui non è applicabile il sopra citato principio di presunzione semplice di origine professionale dell'infezione, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore,  l’accertamento medico-legale, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'infortunio, dovrà seguire l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale;

b) denuncia di infortunio: resta fermo, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, l'obbligo essenziale del medico certificatore di redigere il certificato medico di infortunio (da trasmettere poi in via telematica all'Inail da parte dello stesso medico) riportando tutte le indicazioni previste dall'articolo 53 del D.P.R. 1124/65 ed in particolare: i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

I datori di lavoro, come per tutti gli altri casi di infortunio, dovranno procedere all'abituale denuncia telematica entro due giorni da quando saranno venuti a conoscenza di tutti gli elementi necessari per assolvere tale adempimento (ossia da quando avranno ricevuto copia del certificato medico o saranno stati portati a conoscenza dei riferimenti del certificato stesso). A tale proposito, l'Istituto raccomanda espressamente alle proprie Strutture territoriali la massima disponibilità nel rispondere ai quesiti che dovessero pervenire in ordine a dubbi o difficolta relativi alla compilazione delle denunce da parte dei datori di lavoro, nonché, alla luce della situazione emergenziale, di valutare in favore del datore di lavoro e dell’infortunato, sia le modalità di trasmissione, sia le decorrenze dei termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte dei datori di lavoro;

c) decorrenza della tutela assicurativa: come  già disposto dalla stessa norma contenuta all'interno del decreto-legge, la tutela assicurativa decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena), computando da tali date i tre giorni giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro;

d) erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni: in caso di morte del lavoratore, spetta ai famigliari anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime dei gravi infortuni sul lavoro;

e) esclusione dei casi dall'andamento infortunistico aziendale: come sancito dalla disposizione del decreto legge, gli eventi infortunistici derivanti da infezione da coronavirus non concorrono alla determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico aziendale e non comportano quindi un aumento del premio;

f) infortunio in itinere ed uso necessitato del mezzo privato: l'articolo 42, comma 2, del decreto legge prevede anche la situazione in cui il contagio avvenga durante il percorso casa-lavoro e viceversa, riconoscendo, in tal caso, l'ipotesi dell'infortunio in itinere. In tale fattispecie, sarà il dato epidemiologico a dover guidare l'accertamento medico-legale.

Nella circolare, infine, l'Istituto precisa che, in considerazione dell'aggravato rischio di contagio derivante dall'uso dei mezzi pubblici, per tutto il periodo dell'emergenza, l'uso del mezzo privato da parte dei lavoratori per il percorso casa-lavoro e viceversa sarà considerato sempre necessitato, in deroga alle disposizioni vigenti.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla lettura della circolare, all'interno della quale sono contenute anche alcune precisazioni in merito alla sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail da parte degli assicurati, prevista anch'essa dal decreto "Cura Italia".

Il Servizio Rapporti Inail e Sicurezza Lavoro resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Servizio Rapporti INAIL e Sicurezza Lavoro - adelucchi@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.583

Download

Link

No result...