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Circolare del MATTM che disciplina forme speciali di gestione dei rifiuti sui territori regionali.

30/03/2020

Al fine di superare questo momento di forte criticità del sistema e consentire agli impianti -che si occupano di rifiuti- la gestione di eventuali sovraccarichi con il concreto rischio dell’interruzione del servizio, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inviato una circolare alle Regioni con precise indicazioni per disciplinare forme speciali di gestione rifiuti, diretta a consentire l'adozione di ordinanze regionali contingibili e urgenti ex art. 191, d. lgs. 152/2006. Con le ordinanze regionali, che seguissero le indicazioni riportate nella circolare, si prefigurerebbero regimi straordinari, temporalmente circoscritti alla durata dell’emergenza.

In sintesi, la circolare da indicazioni sulle seguenti problematiche:

1. Capacità di stoccaggio impianti : per le attività autorizzazte ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n. 152/06, possibilità di concedere un aumento rispettivamente della capacità annua di stoccaggio, nonché di quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis. Prevista analoga misura per le autorizzazioni ex artt. 214 e 216 stesso decreti. Si indica, inoltre, come modalità semplificata per accedere a questa deroga la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).

2. Deposito temporaneo dei rifiuti: possibilità di concedere il deposito temporaneo fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb),  punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.

3. Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali: possibilità di concedere il deposito fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%.

4. Smaltimento in discarica: possibilità di concedere una modifica temporanea dell'autorizzazione per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi richiesta da parte del gestore dell’impianto di discarica. Si indica come modalità semplificata per accedere a questa deroga la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). Inoltre, si da la possibilità di concedere  il conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto, rispettando alcune condizioni indicate.

Restiamo in attesa del recepimento delle indicazioni della circolare da parte della nostra Regione.

Servizio Ambiente - vcanepa@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.216

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