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Sospensione attività

26/03/2020

Pubblichiamo qui seguito quanto ricevuto da Confindustria:

Coerentemente con l’impianto del DPCM 22 marzo 2020, appare ragionevole ritenere che l’articolo 1, comma 3, del DM 25 marzo 2020, che consente la prosecuzione delle attività necessarie alla sospensione fino al 28 marzo pv, si applichi solo alle attività sospese per effetto del nuovo decreto (es. attività non più ricomprese nel nuovo allegato 1, attività funzionali ad assicurare la filiera delle attività non più ricomprese nel nuovo allegato 1) e non a tutte le imprese.
Infatti, qualora l’attività di un’impresa risulti sospesa ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 e tale sospensione è confermata dal DM 25 marzo 2020, il termine per le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, rimane quello dello scorso 25 marzo.

Rispetto alle attività sospese al 25 marzo ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, la FAQ 23 del documento di Confindustria chiarisce che - in via del tutto eccezionale - è consentito completare le operazioni logistiche relative alle merci da spedire o da ricevere anche dopo il termine di sospensione. L'approccio da seguire è comunque restrittivo sia in termini di ambito (merci da spedire prodotte e immagazzinate ante 23 marzo ovvero merci da ricevere ordinate ante 23 marzo) sia in termini operativi (ricorso al minor numero di addetti, rispetto dei Protocolli anti-contagio).

Di seguito, il link alla pagina del sito del MISE dedicata al nuovo DM 25 marzo 2020. https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040912-modifiche-al-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-22-marzo-2020 

La Direzione

Segreteria di Presidenza e di Direzione - lgalli@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.331

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