Si allega il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, approvato ieri, che sostituisce la lista dei codici ATECO presente nel DPCM del 22 marzo.
Si segnala in particolare il disposto del comma 3 dell’articolo 1, in base al quale le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
L’effettiva sospensione dell’attività’ decorre quindi dal 29 marzo qualora, sussistendone i presupposti, non sia stata fatta comunicazione al Prefetto competente per la continuazione.
La Direzione
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