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Circolare VVFF - Decreto "Cura Italia"

25/03/2020
Nella circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 19 marzo u.s., vengono forniti alcuni chiarimenti in merito alle norme inenerenti alla prevenzione incendi contenute nel DL Cura Italia (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). 
In particolare il documento esamina, per quanto attiene agli aspetti relativi alla prevenzione incendi, i seguenti tre articoli: 
·       art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee 
·       art. 83 - Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare 
·       art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza 
  
Con particolare riferimento all'articolo 103,  i VVFF precisano che: 
 
1)  nella fattispecie di cui al comma 2, ricadono, in particolare: 
-    le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011;
-    i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015; 
-    le omologazio ni dei prodotti antincendio;
-    i termini (fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011) ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i. 
(art. 103, comma 2: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020") 
 
2)  nella fattispecie di cui al comma 1 ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015 
(art. 103, comma 1: "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o 
d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni 
adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze 
degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento"
  
Ricordiamo, inoltre, che il capo del Corpo Nazionale dei VVFF aveva già pubblicato una disposizione, lo scorso 12 marzo, che alleghiamo, in cui nel penultimo paragrafo già si precisava che: 
" ....nello spirito della norma in oggetto, devono intendersi sospese le attività di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui all’art. 4 del DPR 
151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell’ambito di attività di indagine di polizia giudiziaria; in questi casi, il personale incaricato dovrà attenersi alle precauzioni comportamentali connesse al corretto 
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale." 
 
Servizio Rapporti INAIL e Sicurezza Lavoro - adelucchi@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.583

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