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Autotrasporto_Circolare MIT_Attuazione sospensione e proroga termini attività indifferibili UMC

24/03/2020

Il MIT, con circolare del 23 marzo scorso, ha dato attuazione agli articoli 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sull'edizione starordinaria della GU n. 70 del 17 marzo 2020 riguardanti la proroga e la sospensione di termini in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che impattano sulle attività delle UMC.

La circolare precisa che la sospensione, fino al 15 aprile, è relativa ai termini dei procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o di ufficio, pendenti a decorrere dalla data del 23.02.2020 (art. 103, comma 1, DL 18/2020): per la durata complessiva del procedimenti non si calcola il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 aprile 2020. Resta fermo, tuttavia, come indicato nella disposizione del DL, che le PA “adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.

Per quanto riguarda la proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione, l'art. 103, comma 2, DL 12/202, recita che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Pertanto, tale disposizione fa riferimento anche a tutte quelle autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale. In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:

- agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell’art. 92, comma 1, CDS., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
- alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2, CDS, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 CDS, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
- alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, CDS;
- alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.

Sono ricomprese nell'ambito applicativo anche le certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.

Altresì, la proroga si applica anche alla validità dell'autorizzazione alla circolazione dei veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

Il differimento dei termini delle operazioni tecniche (art. 92, comma 4) è relativo ai veicoli soggetti a revisione (art. 80 CDS) o a visita e prova (artt. 75 e 78 CDS). Se tali veicoli dovevano effettuare tali operazioni entro il 31 luglio 2020, sono tuttavia autorizzati a circolare su strada fino al 31 ottobre 2020.

La circolare sottolinea che per quanto riguarda la revisione, avendo la "disposizione ha carattere generale" si applica a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione medesima.Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante “ope legis”.

La proroga è valida anche se il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.

Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.

La sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell’art. 78 del c.d.s., segue il periodo di proroga introdotto dall’art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.

Infine, la circolare (che modifica parzialmente quella del 17.03.2020) precisa quali siano le attività indifferibili che devono porre in essere le UMC:

1. visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus,
mezzi di soccorso, ecc.);
2. visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;
3. visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
4. visite periodiche ATP limitatamente per ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
5. autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);
6. trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
7. trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
8. rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
9. autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo.

Servizio Porto e Logistica - vcellario@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.468

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