Con la presente comunicazione Confindustria vuole aggiornare i propri associati sulle iniziative che Confindustria nazionale sta portando avanti in relazione al conversione in legge del Decreto D.L. n. 18/2020. I due articoli del decreto legge che riguardano gli adempimenti e le scadenze ambientali sono il 103 e il 113; si ritiene possibile operare su un ampiamento delle previsioni del solo articolo 113 aggiungendo al testo ulteriori ipotesi di proroga dei termini e di modalità di adempimento. L’art. 113 del D.L n.18/2020 attualmente prevede proroga per:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento RAEE della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
Confindustria nazionale richiede agli interlocutori istituzionali, dichiaratisi consapevoli dell’urgenza di affrontare la questione, di ampliare le ipotesi dell’art. 113 D.L. n. 18/2020. In particolare, con riferimento agli adempimenti contenuti in prescrizioni autorizzative, emanate dai soggetti istituzionali locali, le richieste di Confindustria sono le seguenti:
- Sono prorogati di 180 gg tutti gli ulteriori termini ricadenti nel periodo di emergenza sanitaria, fissati per adempimenti comunque previsti a carico dei privati o dei gestori da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi gli autocontrolli e i monitoraggi, l’ottemperanza a prescrizioni e l’invio di dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi in materia di ambiente ed energia, le comunicazioni previste dall’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la rendicontazione dei risparmi di cui al comma 8 dell’articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le richieste di rinnovo, riesame o proroga di autorizzazioni e concessioni.
- Fino al 31 dicembre 2020 la cadenza trimestrale ed i quantitativi massimi di 30 e 10 metri cubi, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono raddoppiati e fissati, rispettivamente, in cadenza semestrale e nella misura di 60 e 20 metri cubi. Fino al 31 dicembre 2020 sono altresì raddoppiati i limiti quantitativi e temporali di cui all’articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
Le richieste sopra menzionate, e non solo queste, sono state elaborate con l’intervento propositivo delle Confindustrie territoriali, consce delle difficoltà che le aziende incontreranno durante l’emergenza attuale in ordine agli adempimenti ambientali più imminenti.
Confindustria Liguria e Genova hanno inviato analoghe richieste ai soggetti istituzionali locali.
Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi in sede nazionale e locale.