Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. "Cura Italia", prevede, tra l'altro, una serie di disposizioni finalizzate a fronteggiare la problematica determinata dalla difficoltà di reperimento di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale, attraverso l'incentivazione della produzione e della fornitura degli stessi e la regolamentazione del loro utilizzo da parte dei lavoratori.
In particolare, per quanto concerne la produzione e la fornitura viene previsto (cfr. articoli 5 e 15 del decreto) quanto segue:
1) la possibilità, da parte del Commissario Straordinario, di erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi;
2) la fornitura prioritaria dei dispositivi ai medici e al personale sanitario e socio sanitario;
3) la possibilità, fino al termine dello stato di emergenza, di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, attraverso procedure semplificate di validazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (per le mascherine chirurgiche) e dell'Inail (per i dispositivi di protezione individuali, quali ad esempio maschere FFP1, FFP2 e FFP3), a seguito di autocertificazione del produttore o dell'importatore attestante le caratteristiche tecniche del dispositivo. Per quanto concerne le mascherine chirurgiche, riportiamo una scheda condivisa ed approvata dal Ministero della Salure con Confindustria Dispositivi Medici, contenente le specifiche tecniche necessarie all'ottenimento della validazione.
Per quanto riguarda l'uso dei dispositivi da parte dei lavoratori viene invece disposto che (cfr. articolo 16 del decreto):
1) per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche sono da considerarsi dispositivi di protezione individuale (DPI), come di fatto già sancito per gli operatori sanitari dal precedente decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020;
2) fino al termine dello stato di emergenza, è autorizzato, sull’intero territorio nazionale, l’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
Ricordiamo infine che la nostra Associazione, in relazione alla ricerca di mascherine come DPI per il proseguimento dell'attività lavorativa, e stante l'attuale difficoltà a programmare gli approvvigionamenti, ha invitato le Aziende associate a comunicare i volumi dei fabbisogni stimati per i prossimi mesi, al fine di supportare le iniziative che stiamo assumendo per limitare al massimo l'impatto dell'emergenza sulle imprese (cfr. news del 17 marzo u.s.).