La Regione Veneto ha pubblicato oggi un nuovo
documento (che fa seguito al
precedente del 3 marzo u.s.) contenente indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, utili a contrastare la diffusione dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19).
Le indicazioni si rivolgono in particolare a datori di lavoro, RSPP e medici competenti e tengono conto delle ultime disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020.
Preliminarmente riportiamo alcuni principi che vengono ribaditi nel documento:
- la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica;
- la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti;
- non è da ritenere giustificato l’aggiornamento del DVR in relazione al rischio associato all’infezione da Coronavirus, se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario;
- anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia.
Al fine di limitare i contatti delle persone vengono indicate le seguenti misure:
- promuovere la fruizione dei periodi di congedo e di ferie e favorire il massimo utilizzo di modalità di lavoro a distanza;
- evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi, privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
- privilegiare, nello svolgimento di riunioni o incontri, le modalità di collegamento da remoto o, in alternativa, dare disposizioni di rispettare il criterio di distanza “droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
- regolamentare l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione, dando disposizioni di rispettare il criterio di distanza “droplet”.
Vengono indicate poi alcune misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, quali ad esempio:
- sensibilizzare sia i lavoratori che gli eventuali visitatori al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- disporre un’adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni
Nel documento sono altresì fornite indicazioni specifiche per la pulizia degli ambienti di lavoro, sia dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, sia dove tali situazioni non si siano verificati. In quest’ultimo caso viene precisato che è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente.
Per quanto attiene alla problematica connessa alla sospensione dei corsi professionali e delle attività formative, la Regione Veneto ritiene che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per i diversi ruoli e/o funzioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro (ad esempio addetti all’emergenza e primo soccorso, carrellisti, ecc.), non comporti, in questa particolare situazione di emergenza, l’impossibilità di continuare a svolgere lo specifico incarico.
Tale indicazione non è applicabile nel caso di mancato completamento della formazione iniziale o di base.
Vengono poi fornite indicazioni operative per gestire in modo appropriato alcuni possibili scenari che vengono di seguito riportati, così come descritti nel documento:
- Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.
- Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:
tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
- Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.
- Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19:
non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell’azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto.
- Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa:
Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.
- Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa:
disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Per quanto riguarda infine le indicazioni per i medici competenti, si rimanda alla lettura del documento.
Il Servizio Rapporti Inail e Sicurezza Lavoro resta a disposizione di tutte le Aziende Associate per eventuali chiarimenti e per approfondire specifiche problematiche inerenti la situazione di emergenza da Coronavirus.