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Covid-19 - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale - malattia e quarantena volontaria - DPCM 1 marzo 2020

02/03/2020

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52/2020, il D.P.C.M. 1° marzo 2020 che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito.
Con la pubblicazione del D.P.C.M. 1° marzo 2020, cessano di produrre effetti il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 e il D.P.C.M. 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.
L’art. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale) prevede al punto g) del comma 1 che:
g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 del presente decreto, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito “MMG”) ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito “PLS”). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell’emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
Il successivo comma 2) in relazione a misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva prevede che:
2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lett. g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: a. contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;
Qualora il lavoratore evidenzi la necessità di porsi in quarantena volontaria, in quanto ha sostato in uno dei Comuni indicati nel Decreto Legge n. 6/2020, ovvero ha avuto rapporti con persone contagiate dal coronavirus, e si trova in attesa del responso da parte del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, riteniamo che debba essere considerato in ferie/permesso, in attesa del responso dell’azienda sanitaria. Qualora il responso sia positivo, l’assenza dovrà essere rimodulata in malattia.

Servizio Previdenza - ptorazza@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.247

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