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Coronavirus

24/02/2020

Come noto, la Regione Liguria, con ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020, ha disposto, con effetto dalle ore 00.00 di lunedì 24 febbraio 2020 e fino alle ore 24.00 di domenica 1 marzo 2020, su tutto il territorio regionale, una serie di misure volte a contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione anche di quanto previsto dal Decreto legge emanato ieri in materia dal Consiglio dei Ministri.

Tra le disposizioni di maggiore interesse per le imprese si segnalano in particolare:

a. la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi natura;
b. la sospensione delle attività di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;
c. l’obbligo di tutti gli individui che, negli ultimi 14 giorni abbiano fatto ingresso in Liguria dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle Regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall’epidemia ovvero da altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territorialmente competente.

Nell’ordinanza vengono poi richiamate alcune raccomandazioni di carattere igienico, che riprendono quanto già ampiamente diffuso nei giorni scorsi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute, anche attraverso il recente decalogo comportamentale pubblicato dal medesimo Ministero.
A livello nazionale, il Ministro del Lavoro ha incontrato ieri le parti sociali per condividere le iniziative che il Governo sta valutando in materia di lavoro relative all’epidemida in corso da far confluire in un apposito decreto legge.
Le azioni allo studio riguardano le misure da adottare in tema di lavoro e previdenza, previa individuazione del perimetro di azione, che appare riferito alle sole zone per le quali vigono le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dalle Autorità competenti.
L’altro parametro di azione è il tempo: le singole ordinanze contingibili e urgenti dispongono la durata delle misure adottate, non così il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, in quanto misura generale. Sarà, dunque, il decreto allo studio a determinare anche la durata delle misure.
Altri parametri - l’intensità e l’ampiezza delle misure - saranno determinati d’intesa con il Ministero dell’Economia, anche in relazione alla eventuale evoluzione del fenomeno nello spazio e nel tempo.

In sintesi, le misure in discussione sono le seguenti:

1. sospensione degli obblighi contributivi previdenziali (il decreto fisserà ambiti, tempi e modalità);
2. riconoscimento di una indennità economica (orientativamente 500 euro mensili, da valutare ancora con il Ministero dell’Economia) per i lavoratori autonomi non tutelati dagli strumenti di sostegno al reddito;
3. per la cassa integrazione ordinaria, si è proposto il riferimento, tra le causali, all’ordine dell’Autorità, con riconoscimento della qualifica di evento oggettivamente non evitabile (art. 12, comma 4, D. lgs. n. 148/2015), e, quindi, con esclusione del computo del periodo richiesto nella durata massima e ai fini della ripresa per la cassa integrazione ordinaria;
4. introduzione della cassa integrazione guadagni in deroga alla vigente normativa, a copertura di tutte le imprese e tutti i lavoratori dipendenti non destinatari degli ordinari strumenti di sostegno al reddito;
5. per i settori non destinatari degli ammortizzatori sociali e che non hanno istituito un fondo secondo quanto previsto dal D. lgs. n. 148/2015, agevolazione per il ricorso alle prestazioni del fondo di integrazione salariale previsto dagli artt. 29 segg del D. lgs. n. 148/2015 anche mediante l’utilizzo degli avanzi di gestione del medesimo fondo;
6. intervento volontario delle casse previdenziali private (dei liberi professionisti) in favore dei propri iscritti (in analogia a quanto già fatto in occasione del sisma) attraverso la fiscalizzazione dell’onere contributivo.

Confindustria ha sollecitato attenzione e conseguentemente interventi su alcuni punti:

1. l’analisi della situazione delle imprese chiamate a sospendere l’attività e dei danni (di ordine economico e contrattuale) che potrebbero derivare dalla sospensione;
2. l’analisi della situazione delle imprese che, dislocate all’esterno della zona rossa (quindi non destinatarie di provvedimenti), possono continuare la produzione ma vedono bloccati i propri lavoratori, in quanto residenti nella zona rossa;
3. l’analisi della situazione delle imprese che, per il particolare processo produttivo, non possono fermare (in tutto o in parte) la produzione e che devono comunque continuare a produrre o a gestire gli impianti;
4. l’attenzione a usare lo strumento della CIG in deroga a tutela di tutte le imprese in qualsiasi modo non destinatarie di strumenti di sostegno al reddito (quindi con riferimento al settore di appartenenza, alla dimensione, all’anzianità di servizio dei dipendenti nell’unità produttiva, ecc.);
5. il riconoscimento della cassa integrazione anche alle imprese che, per collegamento contrattuale con l’impresa destinataria dei provvedimenti delle Autorità, subiscono esse stesse un blocco dell’attività (posto che l’evento non è riconducibile a nessuna delle due imprese ma all’ordine dell’Autorità);
6. l’attenzione alla identificazione corretta della causale per la domanda di integrazione salariale (privilegiando l’ordine dell’Autorità);
7. il chiarimento che le azioni richieste ai datori di lavoro non rientrano nel campo della sicurezza sul lavoro ma delle azioni precauzionali.

Confindustria, inoltre, ha richiamato l’esigenza di una gestione semplice che dia certezza alle imprese e ai lavoratori. In questo senso, è stato chiesto che il provvedimento che dispone la cassa integrazione in deroga possa riguardare anche periodi antecedenti l’emanazione del decreto legge (per coprire le situazioni pregresse ma sempre collegate causalmente al virus e alle connesse ordinanze contingibili ed urgenti).

Con riguardo alla tempestività delle indicazioni, è stato espressamente richiesto che vengano date immediatamente precisazioni in ordine al titolo dell’assenza dei lavoratori (ordine dell’Autorità o, in caso di verifica sanitaria dello stato morboso, della malattia).
Stante l’attuale quadro in continua evoluzione ed in attesa di ulteriori aggiornamenti di cui vi forniremo tempestivamente notizia, suggeriamo alcune misure di immediata applicazione per le imprese del nostro territorio:

1. Adeguata attività di informazione ai lavoratori sulle misure comportamentali ed igieniche contenute nei provvedimenti e nei documenti sopra richiamati
2. Diffusione ai dipendenti dei contenuti dell’ordinanza regionale n. 1 del 23 febbraio 2020, con particolare riferimento all’obbligo di comunicazione richiamato sopra alla lettera c.
3. Valutazione, laddove possibile, di prestazione dell’attività lavorativa in regime di smart working

Eventuali ulteriori misure di prevenzione, quali ad esempio la sospensione di trasferte o la limitazione di riunioni, rientrano nella discrezionalità di ogni singola impresa e andranno valutate caso per caso.

L’Area Relazioni Industriali rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.

Servizio Sindacale e Consulenza Giuslavoristica - mromussi@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.227

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