INPS, con la circolare n. 70 del 15 giugno 2022, fornisce le istruzioni operative per avvalersi dello sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, così come previsto dall’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
Per l’anno 2022 i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100% per le assunzioni con contratto di apprendistato di I livello.
E' stata, infatti, rinnovata anche per le assunzioni eseguite nel 2022 l’agevolazione prevista dall’art.43 del Dlgs.vo 81/2015 che esonera i datori di lavoro sino a nove dipendenti dal pagamento dei contributi previdenziali per il primo triennio di rapporto, fermo restando l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Permane l’aliquota a carico dell'apprendista pari al 5,84% (in luogo del contributo ordinario del 9,19%) per tutta la durata del periodo di formazione e per il primo anno successivo al termine del periodo di apprendistato.