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Nuove regole in materia di prestazioni di lavoro occasionali: Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale

10/07/2017

Segnaliamo che il 23 giugno scorso è entrata in vigore la legge n. 96 del 21 giugno 2017 che disciplina le nuove prestazioni di lavoro occasionali, cui ha fatto seguito, nei giorni scorsi, la pubblicazione dell’attesa circolare operativa da parte dell’Inps.

Di seguito riportiamo i principali punti della nuova disciplina, rimandando ad un’attenta lettura della circolare Inps n. 107 del 5 luglio e con riserva di ulteriori approfondimenti alla luce degli eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

Alle prestazioni occasionali disciplinate dalla legge n. 96/2017 possono fare ricorso:

˗ persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, mediante il Libretto Famiglia;
˗ altri utilizzatori mediante il Contratto di Prestazione Occasionale.

La nuova regolamentazione definisce il contratto di prestazione occasionale "il contratto mediante il quale un utilizzatore" (non persona fisica)  "acquisisce con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di ridotta entità", entro specifici limiti economici e secondo condizioni definite nella norma stessa.
Si intendono per prestazioni occasionali  le attività lavorative che nel corso di un anno civile danno luogo:
˗ per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
˗ per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; in questo caso occorre tenere presente che, ai fini del rispetto di tale limite, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75 % del suo effettivo importo quando il prestatore sia titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovane di età inferiore a 25 anni (purché regolarmente iscritto ad un ciclo di studi), disoccupato o percettore di prestazioni integrative di sostegno al reddito;
˗ per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. (1)

È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: 
˗ da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (2);
˗ da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti indicati nella norma purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
˗ da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
˗ nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8, e 9 del d.lgs. n. 66/2003. Per l'accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite intermediari individuati nella norma, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'Inps, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. L'utilizzatore del contratto di prestazione occasionale è tenuto a trasmettere almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'ente, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

˗ i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
˗ il compenso pattuito per la prestazione (in misura non inferiore a 36 euro al giorno, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata)
˗ il luogo di svolgimento della prestazione;
˗ la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione;
˗ altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione, attraverso SMS, posta elettronica o attraverso MyINPS.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a effettuare, attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione, la revoca della dichiarazione trasmessa all'Inps entro le ore 24,00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.
In mancanza della predetta revoca, l'Inps provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
La misura minima oraria del compenso è di €. 9 (tranne che per il settore agricolo per cui valgono regole diverse). Sono inoltre interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla gestione separata (nella misura del 33%) e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (nella misura del 3,5%), per cui, in relazione al compenso minimo orario di 9 euro, la misura dei predetti oneri è pari complessivamente a €. 3,29; inoltre, sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore, sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale nella misura dell’ 1%.

L'utilizzatore persona fisica può acquistare, attraverso la piattaforma informatica Inps, un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di:

˗ piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
˗ assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
˗ insegnamento privato supplementare.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora.
Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. La norma prevede delle sanzioni in caso di:

˗ superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di €. 2.500 previsti per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile: il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
˗ violazione dell'obbligo di comunicazione ovvero di uno dei divieti di utilizzo: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
Non si applica, invece, la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.


_________________________________________

(1) Gli importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto dei contributi, dei premi assicurativi e dei costi di gestione.
(2) Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo è il semestre cha va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale: per esempio, in caso di prestazione da rendersi il giorno 21 luglio 2017, il calcolo della media occupazionale dovrà essere effettuato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).

Servizio Legislazione del lavoro - Patrone Francesca

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