Segnaliamo che il Ministero del lavoro, con la risposta a Interpello n. 3 del 2021, ha chiarito che i lavoratori che prestano attività lavorativa in smart working non sono giuridicamente equiparabili ai lavoratori in telelavoro e, pertanto, non possono essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva prevista per l'assunzione dei soggetti disabili ai sensi della Legge n. 68/1999.
L'esclusione dalla base del computo per il collocamento obbligatorio è perciò ammessa solo per i lavoratori in telelavoro, alle condizioni previste dall'articolo 23, D.Lgs n. 80/2015.