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Autoliquidazione 2019/2020 - Adempimenti

17/01/2020
L'Inail, con nota del 13 gennaio u.s., ha fornito le  istruzioni operative relative all'autoliquidazione dei premi 2019/2020.
 
A tale riguardo, riepiloghiamo di seguito i principali adempimenti, dettagliatamente descritti anche all'interno della Guida all'Autoliquidazione 2019/2020, predisposta dallo stesso Istituto.
 
Entro il 17 febbraio 2020 il datore di lavoro deve:
  • provvedere al versamento del premio di autoliquidazione (premio anticipato per l’anno in corso più conguaglio per l’anno precedente) in soluzione unica, ovvero del primo rateo, attraverso il modello unificato F24. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2019/20 da indicare nel modello F24 è 902020 per i datori di lavoro titolari di PAT, mentre per i datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN, il numero di riferimento viene automaticamente indicato dal servizio online Invio retribuzioni e calcolo del premio dopo aver calcolato il premio. Ai fini del calcolo del premio, per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo, con il prospetto dei dati e le relative spiegazioni, nonché i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo. Qualora si avvalgano del servizio telematico Alpi Online, il calcolo del premio è effettuato automaticamente. Per i titolari di PAN è disponibile il servizio Visualizzazione elementi di calcolo. Qualora l’azienda intenda compensare un credito preesistente all’autoliquidazione in scadenza, dovrà compilare due righe della sezione “Inail” del Modello F24, indicando, nella prima riga, il numero di riferimento dell’autoliquidazione ed il relativo importo nel campo “Importi a debito versati” e nella seconda riga il numero progressivo del credito, riportando il relativo importo nel campo “Importi a credito compensati”. Per avvalersi di tale  modalità resta sempre necessario verificare presso la competente sede Inail l’effettiva sussistenza del credito medesimo. Non è stata invece prevista alcuna modifica per quanto concerne le modalità di compensazione dell’eventuale credito risultante dalla regolazione 2019 – c.d. “regolazione passiva”- con la rata anticipata 2020, dovendo sempre, in tal caso, il datore di lavoro indicare nello spazio previsto sul Modello F24  “Importo a debito versato” l’importo al netto della compensazione effettuata;
  • inviare l’eventuale comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, attraverso il servizio online “Riduzione Presunto”, precisando l’imponibile ridotto per ogni singola voce di rischio interessata. Ricordiamo che tale servizio può essere utilizzato anche nel caso in cui si presuma di erogare nel 2020 un importo di retribuzioni superiore a quello corrisposto nel 2019.

Entro il 2 marzo 2020 il datore di lavoro deve:

  • inviare la dichiarazione delle retribuzioni 2019 attraverso il servizio online ALPI online o Invio Telematico Dichiarazione Salari. I datori di lavoro del settore marittimo, titolari di PAN, dovranno invece utilizzare il servizio online Invio retribuzioni e calcolo del premio;
  • comunicare la volontà di pagare il premio in quattro rate, direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. Tale comunicazione è necessaria solo se per quest’anno si intende effettuare il pagamento in modo diverso dall’anno precedente. 

    I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare per coloro che usufruiscono del pagamento rateale, incluso il settore navigazione, sono i seguenti:

    Rata  Data scadenza  Data utile per il pagamento  Coefficiente interessi  
     1°  16 febbraio 2020  17 febbraio 2020  0
     2°  16 maggio 2020  18 maggio 2020  0,00226767
     3°  16 agosto 2020  20 agosto 2020  0,00461178
     4°  16 novembre 2020   16 novembre 2020  0,00695589

  

Si rammentano inoltre di seguito i seguenti aspetti.
 
  • Addizionale Fondo vittime dell’amianto: per il triennio 2018-2020 non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi per  quelle attività comportanti esposizione all'amianto, pertanto l'addizionale non sarà applicata nè sul  premio dovuto a titolo di regolazione 2019, nè sulla  rata 2020.
  • Riduzione per le imprese artigiane: si applica nella misura del 7,38%  al premio di regolazione 2019 per quelle imprese iscritte alla gestione Artigianato 
    in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008  e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2017-2018 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, inviata entro il 16 maggio 2019.    
    L’applicazione della riduzione alla regolazione 2020, per l’autoliquidazione 2020/2021, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2019.
 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota Inail del 13 gennaio e alla Guida all'Autoliquidazione sopra richiamate.
 
Il Servizio  Rapporti INAIL e Sicurezza sul Lavoro resta a disposizione  per eventuali chiarimenti e per fornire alle Aziende Associate un'attività di consulenza e di assistenza in merito agli adempimenti dell'autoliquidazione. 
 
 
Servizio Rapporti INAIL e Sicurezza Lavoro - marco.pomeri@ausind.it - (+39) 010 8338.237

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