L'Inail, con istruzione operativa del 3 aprile u.s., ha fornito le prime indicazioni in materia di autoliquidazione dei premi 2018/2019, alla luce dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 delle nuove tariffe dei premi.
Riepiloghiamo di seguito i principali adempimenti.
Entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve:
• inviare la dichiarazione delle retribuzioni 2018 attraverso il servizio online “ALPI online” o “Invio Telematico Dichiarazione Salari”;
• comunicare la volontà di pagare il premio in quattro rate, direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. Tale comunicazione è necessaria solo se per quest’anno si intende effettuare il pagamento in modo diverso dall’anno precedente;
• provvedere al versamento del premio di autoliquidazione (premio anticipato per l’anno in corso più conguaglio per l’anno precedente) in soluzione unica, ovvero del primo rateo, attraverso il modello unificato F24 con indicazione del numero di riferimento 902019;
• inviare l’eventuale comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, attraverso il servizio online “Riduzione Presunto”, precisando l’imponibile ridotto per ogni singola voce di rischio interessata.
Si coglie l’occasione per ricordare che:
- per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio dell'autoliquidazione 2018-2019, le prime due rate del premio annuale (50% del premio) dovranno essere versate entro il 16 maggio p.v. senza maggiorazione di interessi;
- le altre due rate dovranno essere versate entro il 20 agosto ed entro il 18 novembre 2019, entrambe maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di stato per l'anno 2018.
Si evidenziano inoltre di seguito i seguenti aspetti.
- Compensazione crediti preesistenti all’autoliquidazione 2018/2019: qualora l’azienda intenda compensare un credito preesistente all’autoliquidazione in scadenza, dovrà compilare due righe della sezione “Inail” del Mod. F24, indicando, nella prima riga, il numero progressivo dell’autoliquidazione ed il relativo importo nel campo “Importi a debito versati” e nella seconda riga il numero progressivo del credito riportando il relativo importo nel campo “Importi a credito compensati”. Per avvalersi di tale modalità resta sempre necessario verificare presso la competente sede Inail l’effettiva sussistenza del credito medesimo.
- Addizionale Fondo vittime dell’amianto: per il triennio 2018-2020 non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi per quelle attività comportanti esposizione all'amianto, pertanto l'addizionale non sarà applicata nè sul premio dovuto a titolo di regolazione 2018, nè sulla rata 2019.
- La riduzione legge 147/2013 art. 1, comma 128 (PAT e PAN) si applica solo alla regolazione 2018 dei premi ordinari delle polizze dipendenti, polizze navigazione marittima e dei premi speciali unitari delle polizze artigiani nella misura del 15,81%, mentre non va applicata alla rata 2019.
- Riduzione per il settore edile (PAT) si applica nella misura del 11,50% solo al premio di regolazione 2018.
- Riduzione per le imprese artigiane (PAT) si applica nella misura del 7,09% solo al premio di regolazione 2018.
- Il premio supplementare per silicosi/asbestosi previsto dagli art. 153 e 154 del DPR 1124/65, si applica solo per il premio di regolazione 2018 e non per la rata 2019.
- Settore Navigazione: nella nuova tariffa 2019 i tassi del settore della navigazione non comprendono più l'addizionale 1% prevista dall'art 181 del DPR n. 1124/1965, di conseguenza ai premi rata 2019 del settore navigazione dovrà essere quindi applicata l'addizionale con le stesse modalità già seguite per tutti gli altri premi.
- Addizionale 5% nel Settore Navigazione: per la rata 2019 non è prevista la maggiorazione del 5% per i premi assicurativi relativi ai maggiori rischi di palombari e sommozzatori e del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia, imbarcati su qualsiasi tipo di naviglio, ma si applica solo alla regolazione 2018.
- Eliminazione del tasso medio ponderato e cessazione polizze "ponderate": le polizze "ponderate" vengono cessate con effetto dal 31 dicembre 2018 e con l'istituzione dal 1° gennaio 2019 di apposite nuove PAT con relativa polizza dipendenti e l'attribuzione ad ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all'andamento infortunistico della polizza "cessata". La PAT in cui è presente la "polizza ponderata", non verrà cessata se all'interno è presente un'altra polizza (ad esempio una polizza autonomi artigiani, una polizza RX, ecc.).
Si ricorda inoltre che nel caso si riscontrino delle inesattezze nel basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare una segnalazione tramite PEC alla sede INAIL competente, la quale, dopo le opportune verifiche, potrà rielaborare le "Basi di calcolo" del premio. Se tali modifiche giungeranno dopo il 16 maggio p.v., data entro cui procedere con l'autoliquidazione, il datore di lavoro dovrà comunque pagare il premio in base alle "Basi di calcolo" già in precedenza comunicate e successivamente le Sedi INAIL dovranno rideterminare il premio tramite la funzione "Rettifica autoliquidazione". Proprio in considerazione di tale ipotesi, è consigliabile quest'anno effettuare il pagamento mediante la rateizzazione per poter conguagliare gli importi effetttivamente dovuti in corso d'anno.
Per ulteriori dettagli si rimanda all'Istruzione Operativa del 3 aprile u.s.
Con l'occasione si rammenta che il Servizio Rapporti INAIL e Sicurezza sul Lavoro, è a disposizione delle Aziende Associate, attraverso una specifica attività di sportello, sia telefonico, che su appuntamento, per verificare le posizioni assicurative alla luce della nuova tariffa e fornire suggerimenti in merito agli eventuali correttivi da richiedere all'INAIL.