Il Ministero del Lavoro ha reso noto sul proprio sito che è stato firmato il Decreto interministeriale di approvazione delle nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività, con le relative modalità di applicazione.
Come anticipato nella nostra precedente news del 7 gennaio u.s., le nuove tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio 2019 per un periodo sperimentale di tre anni, durante il quale saranno comunque oggetto di costante monitoraggio da parte dell'Inail.
La riduzione dei premi attesa è pari a 410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021, somme che si aggiungono al miliardo e 200 milioni della riduzione governativa, già prevista ai sensi della legge di stabilità del 2014 e riconosciuta fino al 2018 mediante una riduzione percentuale del premio.
I tassi medi, calcolati per ciascuna lavorazione prendendo a riferimento i dati relativi all'andamento infortunistico e tecnopatico nel triennio 2013-2015 (quelli precedenti facevano riferimento al triennio 1995-1997) e le retribuzioni soggette a contribuzione di competenza nello stesso periodo, risultano ridotti mediamente del 32,72% rispetto a quelli della precedente tariffa, ma ciò non significa automaticamente che tutte le aziende beneficieranno di una riduzione dei premi. E' infatti altamente probabile che i premi possano aumentare, anzichè diminuire, per le imprese che svolgono lavorazioni classificate a voci di tariffa il cui tasso medio abbia subito riduzioni poco significative (o addirittura sia rimasto inalterato). Ciò in conseguenza dell'introduzione di nuovi criteri di oscillazione del tasso per andamento infortunistico (che sembrerebbero meno favorevoli rispetto a quelli precedenti) e del venir meno dello sconto governativo (il cui valore complessivo è stato ricompreso nell'ambito del ricalcolo totale dei tassi medi).
Tra le principali novità introdotte dalle nuove tariffe segnaliamo:
- la riduzione del numero delle voci da 739 a 595, anche a seguito di alcuni accorpamenti (ad esempio voce 3600 che riunisce le precedenti voci 3610 e 3620 relative alle attività di installazione e manutenzione di impianti civili ed industriali);
- l'introduzione di alcune nuove voci relative a lavorazioni di più recente sviluppo o precedentemente non espressamente classificate (ad esempio voce 0726 relativa alla realizzazione di sofware e siti web);
- la differente classificazione di alcune lavorazioni, come ad esempio quelle relativa all'uso dell'auto da parte del personale di ufficio (che viene ricompresa nella voce 0722, se l'utilizzo del mezzo è finalizzato esclusivamente a recarsi presso altri uffici), o al montaggio in opera di macchine e motori di cui al gruppo di tariffa 6300 (che non viene più ricompresa nella voce della costruzione, ma classificata all'interno del grande gruppo 3 nell'ambito dell'installazione), o ancora all'uso del regitratore di cassa che viene ricompresa nella voce della vendita;
- l'eliminazione di alcune specifiche voci di tariffa, come ad esempio quella relativa ai dirigenti, le cui attività andranno classificate alla voce 0722 (laddove effettuino attività di ufficio non comportante l'accesso alle aree produttive e/o a cantieri) o alla voce 0723 (così come riformulata nella nuova tariffa, laddove invece l'attività d'ufficio, da essi svolta, determini l'accesso ad aree produttive e/o a cantieri);
- la riduzione del valore massimo del tasso medio al 110 per mille;
- l'abrogazione delle posizioni assicurative ponderate, con il conseguente ricalcolo del tasso per ciascuna voce di lavorazione, in luogo del tasso ponderato;
- l'introduzione di un nuovo criterio di determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività. Il nuovo criterio, che sembrerebbe, da una prima parziale valutazione, meno premiante rispetto a quello precedente, è legato non più ai costi sostenuti dall'Inail, ma alle conseguenze degli eventi lesivi, mediante la determinazione di un indice di sinistrosità aziendale che sarà confrontato con un corrispettivo indice di sinistrosità media nazionale. In tale nuovo contesto, inoltre, gli eventi per i quali l'inail eserciterà l'azione di regresso saranno comunque considerati ai fini del calcolo dell'oscillazione;
- la soppressione del sovrappremio silicosi e asbestosi.
Ricordiamo infine che entro il prossimo 31 marzo l'Inail dovrà mettere a disposizione delle aziende gli elementi necessari per il calcolo del premio, al fine di consentire alle stesse di effettuare, entro il 16 maggio, gli adempmenti dell'autoliquidazione.
Il Servizio Rapporti Inail e Sicurezza Lavoro, in attesa di organizzare uno specifico seminario di approfondimento sulle novità introdotte dalle nuove tariffe , ha avviato un'attività di sportello telefonico e/o su appuntamento, al fine di consentire alle Aziende associate di effettuare una prima valutazione degli effetti che le nuove tariffe produrranno sulle proprie posizioni assicurative e di valutare per tempo gli eventuali accorgimenti da adottare in previsione della prossima autoliquidazione.