Dalla Regione vengono fornite le seguenti indicazioni in merito all’applicazione dell’Ordinanza n. 1/2020 del Presidente della Giunta Regionale in relazione al seguente punto:
Punto 1 comma b) la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini
- si conferma l’estensione della sospensione anche all’attività di formazione disoccupati, occupati, fasce deboli e apprendistato finanziate dalla P.A;
- si conferma l’estensione della sospensione anche con riferimento alle attività formative a libero mercato, in ottemperanza a quanto previsto nella nota esplicativa emessa in data 25 febbraio dal Presidente Giovanni Toti che “raccomanda la stretta osservanza di quanto disposto nella ordinanza riguardo agli asili nido, scuole per l’infanzia, e scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private”;
- è consentito l’ ordinario svolgimento ai sensi dell’art. 5 della L. 3/2018 dell’attività formativa per gli OO.SS. in quanto di interesse sanitario;
- sono sospesi i tirocini curriculari; sono consentiti i tirocini extracurriculari.
Quanto sopra in attesa di eventuali ulteriori decisioni delle competenti Autorità.