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Irpef - Somme restituite al sostituto d’imposta al netto delle ritenute - Circolare AdE n. 8/2021

15/07/2021

Con la circolare 8/2021 del 14 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla modalità di restituzione delle somme tassate in anni precedenti (introdotta dall’art. 150 del Dl 34/2020), rese al sostituto d’imposta al netto delle ritenute all’epoca subite. 

Detta modalità si aggiunge a quella prevista dal comma 1, lettera d-bis, dell’articolo 10 del Tuir, in base alla quale il recupero delle imposte subite avviene considerando la somma restituita come un onere deducibile, che in quanto tale abbatte il reddito dell’anno di restituzione ovvero quello degli anni successivi in caso di incapienza del primo,ferma restando l’alternativa modalità di richiedere il rimborso secondo il Dm 5/04/2016.

La restituzione al netto può riguardare il reddito in origine assoggettato a qualsiasi tipologia di ritenuta di lavoro dipendente o autonomo, incluse le ritenute applicate a titolo di addizionali all’Irpef. Qualora la restituzione della somma erogata sia parziale, anche le ritenute fiscali da sottrarre dovranno essere imputate in modo proporzionale.

In ordine al meccanismo di calcolo e recupero del credito d’imposta, come  previsto dal secondo comma dell’art. 150 del Dl n.34/2020, in forza del quale al sostituto d’imposta che riceve le somme al netto delle ritenute, a fronte delle imposte trattenute e versate all’epoca, spetta un credito d’imposta forfettariamente determinato in misura pari al 30% degli importi effettivamente restituiti, l'Agenzia delle Entrate riprende quanto già indicato nelle istruzioni della Certificazione Unica 2021 ovvero che il diritto alla fruizione del credito sorge quando non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione ( sentenza passata in giudicato o di accordo raggiunto tra le parti) e quindi a prescindere dall’effettiva restituzione nonché dall’eventuale rateizzazione. In caso di effettiva restituzione, il credito sarà utilizzabile dal sostituto nel periodo d’imposta in cui la restituzione è avvenuta.

Il recupero del credito deve essere evidenziato nella dichiarazione mod.770 nel quadro dei crediti SX (rigo SX1- colonna 5), previa esposizione nella Cu. Il nuovo meccanismo del credito d’imposta, in vigore dal 19 maggio 2020, può essere applicato anche a fronte di sentenze o accordi precedenti che dispongano la restituzione al netto, a condizione che le restituzioni siano avvenute dal 1° gennaio 2020.

Servizio Fiscale, Legale, Dogane - gcaruso@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.214

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