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Apertura portale gasivori

06/12/2022
Si segnala l’apertura del portale “gasivori” gestito da CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), ai sensi della Delibera ARERA n. 541/2022.
 
La procedura, accessibile al link https://gasivori.csea.it/Gasivori/ con le stesse credenziali già in possesso per la corrispondente procedura energivori elettrici (le altre imprese dovranno accreditarsi registrandosi sul portale stesso), sarà abilitata fino alle ore 23:59 del 16 Gennaio 2023; decorso tale termine sarà possibile inviare le richieste solo durante la sessione suppletiva (dal 28 febbraio p.v. in avanti) rinunciando però alle agevolazioni previste per il mese di gennaio 2023.
 
Entro il 18 febbraio 2023 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2023, distinte per classi di agevolazione; l’agevolazione è riconosciuta alle imprese a forte consumo di gas naturale mediante l’applicazione da parte delle imprese di distribuzione e delle imprese di trasporto di aliquote differenziate, rispettivamente, della componente RE (relativa alla distribuzione) e della componente RET (relativa al trasporto).
 
Accederanno alle agevolazioni le imprese che hanno un consumo medio annuo di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3), e che operano nei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2021; ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’allegato le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento.
 
 Si evidenzia in particolare quanto stabilito all’art. 9 della deliberazione ARERA n. 541/2022 ovvero che, per accedere ai benefici previsti dalla normativa gavisori, le imprese dovranno adottare le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni  del decreto legislativo 102/2014 nell’anno di riconoscimento del beneficio, ossia:
  
• dovranno dichiarare di essere titolari o di certificazione ISO 50001 (con indicazione della data di validità, il numero di certificato e dell’organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione);
 
oppure 
  
• dovranno dichiarare di essere titolari di una o più diagnosi energetiche in conformità all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, comunicate all’ENEA ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo e in corso di validità (con indicazione del numero di protocollo e data della ricevuta rilasciata dal portale ENEA “Audit102” per i siti produttivi selezionati con il metodo di clusterizzazione comunicato ad ENEA) e dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati nella diagnosi stessa nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva all'intervento stesso.
 
Per il solo anno 2023, la prima rata da versare in acconto alla CSEA entro il 30 giugno 2023 da parte delle imprese aventi classe di agevolazione VAL.x è posta pari a zero. E’ previsto che l’intero pagamento della quota VAL, pari complessivamente al 100% del livello minimo di contribuzione avvenga in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2023.
  
Il Servizio Energia resta a disposizione per chiarimenti.
 
Servizio Energia - adelucchi@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.583

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