Il credito d’imposta è concesso per investimenti relativi all’acquisto (anche tramite leasing) di macchinari, impianti e attrezzature nuovi, all’acquisto di terreni e alla realizzazione, acquisizione o ampliamento di immobili strumentali usati per attività economiche nella Zls. Il valore di terreni e immobili non può superare il 50% del valore totale del progetto, che deve essere almeno pari a 200mila euro (non sono ammessi progetti sotto questa soglia). L’investimento massimo agevolabile per ciascun progetto è di 100 milioni. È possibile includere anche acconti versati e fatturati dall’8 maggio 2024 o dalla data istitutiva della Zls (es.12 novembre 2024 per Zona Logistica Semplificata Genova e retroporto di Genova ) di riferimento se successiva, purché riferiti a investimenti da realizzare dal 1° gennaio 2025. L’aiuto è riservato a progetti che rientrano nella definizione europea di «investimento iniziale» e non si applica a imprese in difficoltà, in liquidazione o scioglimento, alle attività nei settori esclusi (siderurgico, carbonifero, trasporto, energia, finanza, assicurazioni) e per beni destinati alla vendita, materiali di consumo e lavorazioni su prodotti destinati alla vendita. La prima comunicazione è destinata a prenotare le risorse. Una volta effettuati gli investimenti, l’impresa dovrà inviare una comunicazione integrativa. Anche questa è obbligatoria a pena di decadenza, per confermare che le spese previste sono state effettivamente sostenute entro il 15 novembre 2025. Andrà trasmessa tra 20 novembre e 2 dicembre 2025. Si ricorda che gli investimenti dovranno essere certificati da un revisore legale, che attesti la conformità delle spese alla documentazione contabile. In caso di acconti versati nel 2024, la certificazione dovrà specificare che si tratta di anticipi per investimenti realizzati nel 2025. La misura è cumulabile con altri sostegni, inclusi quelli che non sono aiuti di Stato, purché non si superino i limiti di intensità o importo massimo previsti dal diritto Ue. È anche cumulabile con aiuti che non si configurano come aiuti di Stato fino al 100% della spesa nei limiti delle spese sostenute, con altre agevolazioni non qualificabili come aiuti di Stato in base all’articolo 107 del Tfue. Pertanto, qualora il tax credit, unitamente ad altri aiuti, superi l’importo delle spese sostenute, occorre ridurre il credito per un ammontare pari alla parte eccedente.