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Novità in materia di denuncia di infortunio e malattia professionale

14/03/2016

A decorrere dal 22 marzo p.v., entrano in vigore le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 151/15 ("Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"), relativamente alle denunce di infortunio e di malattia professionale, che vanno a modificare alcune norme del  D.P.R. 1124/65 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), come evidenziato nella tabella di comparazione allegata.

Una prima importante novità è costituita dal fatto che, a partire dalla data sopraindicata, qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale sarà  obbligato a rilasciare il certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo, esclusivamente per via telematica, all'Inail. Con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, si intenderà assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 139 del D.P.R. 1124/65, l'obbligo del medico di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139, ai fini dell'alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro, ovvero ad esso correlate.

L'Istituto, a sua volta, renderà disponibili telematicamente i dati delle certificazioni ai datori di lavoro, in modo che gli stessi possano procedere ad effettuare la denuncia in modalità telematica nei termini di scadenza già noti e che rimangono invariati.

I datori di lavoro, pertanto, dovranno effettuare la denuncia  corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica all'Inail direttamente dal sanitario tenuto al rilascio. 

Un'altra novità è relativa all'obbligo del datore di lavoro di dare notizia dell'infortunio all'autorità locale di pubblica sicurezza. A partire dal 22 marzo, infatti, tale adempimento sarà limitato ai soli casi in cui l'infortunio sia mortale o con prognosi superiore ai trenta giorni e si intenderà già assolto con l'invio all'Inail della denuncia di infortunio in via telematica.

Occorre peraltro precisare che ad oggi l'Istituto non ha ancora pubblicato la modulistica per dare attuazione alle nuove norme, nè fornito chiarimenti al riguardo e che pertanto sarà nostra cura aggiornarvi in merito.

 

Servizio Sicurezza, Assicurazioni Infortuni sul lavoro e Malattie professionali - adelucchi@confindustria.ge.it - (+39) 010 8338.583

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